Der Küstenstaat darf das Legen und die Unterhaltung von Unterwasserkabeln oder ‑rohrleitungen auf dem Festlandsockel nicht behindern; sein Recht, angemessene Massnahmen zur Erforschung des Festlandsockels und zur Ausbeutung seiner natürlichen Reichtümer zu treffen, bleibt unberührt.
Lo Stato costiero non può impedire la posa e la manutenzione di condotte e cavi sottomarini, ma gli è riservato il diritto di adottare i provvedimenti per salvaguardare l’esplorazione dello zoccolo continentale e lo sfruttamento delle sue risorse naturali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.