1 Alle Schiffe müssen, sofern nötig, die in diesem Reglement vorgeschriebenen Schallzeichen geben können.
2 Die vorgeschriebenen und zugelassenen Schallzeichen, deren Bedeutung im Anhang 2 zusammengefasst ist, sind zu geben:
3 Um die Hörbarkeit der Schallzeichen sicherzustellen, müssen die Schallgeräte genügend hoch angebracht sein, so dass sich der Schall nach vorn und nach Möglichkeit auch nach hinten ausbreiten kann.
1 I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni di intensità costante.
2 Il segnale emesso mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso può essere sostituito da colpi battuti su di un oggetto metallico.
3 I natanti della polizia e quelli di altri servizi autorizzati possono fare uso, durante gli interventi urgenti, di una sorgente sonora a due suoni alternati oppure di una sirena.
4 È vietato emettere segnali acustici diversi da quelli previsti oppure di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.