Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 33 Fischereiboote

1 Boote der Berufsfischer führen während des Fangs:

a.
bei Nacht ein gelbes gewöhnliches Licht;
b.
bei Tag einen gelben Ball.

2 Boote, die bei Tag mit der Schleppangel fischen, führen einen weissen Ball.

Art. 34 Segnalazione di attività subacquea

1 Le immersioni che si svolgono da riva devono essere segnalate da un pannello secondo la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta di colore bianco e l’altra metà di colore blu).

2 In caso di immersioni effettuate al largo, il segnale di cui al punto 1 dovrà essere visibile su tutto l’arco dell’orizzonte; di notte e in caso di visibilità ridotta il citato segnale dev’essere illuminato in modo da essere ben visibile.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.