Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 28 Schiffe im regelmässigen Linienverkehr

Schiffe im regelmässigen Linienverkehr müssen führen:

a.
bei Nacht zusätzlich zu den Lichtern nach Artikel 26 Absatz 1 ein grünes helles, von allen Seiten sichtbares Licht, möglichst 1 m höher als das Topp- oder Buglicht;
b.
bei Tag einen grünen Ball.

Art. 29 Battelli in stazionamento

1 I battelli in stazionamento, ad eccezione di quelli che sono ormeggiati a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale a luce ridotta di colore bianco sistemato in posizione visibile su tutto l’arco dell’orizzonte.

2 Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale che la loro sagoma possa essere riconosciuta.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.