Bei der Durchführung der Überwachung haben die Schiffsführer sowie Personen, unter deren Obhut feste schwimmende Geräte gestellt sind, den zuständigen Aufsichtsbehörden die erforderliche Unterstützung zu leisten.
1 Ogni natante deve essere munito dei contrassegni attribuiti dall’autorità competente, salvo i casi previsti dall’articolo 4 della Convenzione e le deroghe di cui al punto 5 del presente articolo.
2 I contrassegni devono essere apposti su ogni lato del natante, in posizione ben visibile, a caratteri latini e cifre arabe, leggibili ed indelebili.
3 I caratteri ed i numeri devono avere almeno 8 cm di altezza per i natanti di lunghezza fino a 15 m, almeno 20 cm per gli altri natanti. La larghezza e lo spessore dei loro tratti saranno proporzionati all’altezza. I caratteri ed i numeri dovranno essere chiari su fondo scuro o scuri su fondo chiaro.
4 L’autorità competente può disporre l’uso di targhe ufficiali.
5 Sono esenti dall’obbligo dei contrassegni:
I natanti di cui alla lettera a devono essere contraddistinti dal nome oppure dalle iniziali dell’impresa seguite da numeri; quelli di cui alle lettere b, c e d devono portare in posizione ben visibile le indicazioni del proprietario o del detentore.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.