Diese Verfahrensordnung tritt am 1. April 1970 in Kraft.
Sie ist in den amtlichen Verkündungsblättern der Vertragsstaaten zu veröffentlichen.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1970.
Esso è pubblicato negli organi di pubblicazione delle Parti contraenti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.