Jede Ratifikationsurkunde zu diesem Abkommen wird beim Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes hinterlegt, der sie einträgt und den in Artikel 28 bezeichneten Staaten Kenntnis vom Eingang der Urkunde gibt.
Tutti gli strumenti di ratificazione del presente Accordo saranno depositati presso il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, il quale provvederà alla loro registrazione e alla notificazione del loro ricevimento ai Paesi indicati nell’articolo 28.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.