1 Schiffe, schwimmende Geräte, Schwimmkörper und schwimmende Anlagen, die gegen Wellenschlag anderer vorbeifahrender Schiffe zu schützen sind, führen die Zeichen nach den sonstigen Bestimmungen dieses Reglements oder:
2 Über die in den Artikeln 35 und 39 genannten Schiffe hinaus, welche diese Zeichen führen, dürfen nur folgende davon Gebrauch machen:
45 Fassung gemäss Ziff. I der Änd. des R vom 27. Febr. 2019, in Kraft getreten am 1. Juni 2019 (AS 2019 1835).
1 Le navi, gli apparecchi galleggianti, il materiale galleggiante e gli impianti galleggianti in rotta o in stazionamento che devono essere protetti dagli urti d’onda causati dal transito di altre navi possono portare i segnali prescritti nelle altre disposizioni del presente Regolamento o:
2 Oltre alle navi ed agli apparecchi galleggianti previsti dagli articoli 35 e 39 che portano già questi segnali, possono farne uso esclusivamente:
45 Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).
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