Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.221.11 Reglement vom 7. Dezember 1976 über die Schifffahrt auf dem Genfersee (mit Anhängen)

0.747.221.11 Regolamento della navigazione sul Lemano del 7 dicembre 1976 (con All.)

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Art. 41 Schiffe, schwimmende Geräte, Schwimmkörper und schwimmende Anlagen, die gegen Wellenschlag zu schützen sind (Bild IV. 1)


1 Schiffe, schwimmende Geräte, Schwimmkörper und schwimmende Anlagen, die gegen Wellenschlag anderer vorbeifahrender Schiffe zu schützen sind, führen die Zeichen nach den sonstigen Bestimmungen dieses Reglements oder:

a.
bei Nacht, ein rotes gewöhnliches Rundumlicht und etwa 1 m darunter ein weisses gewöhnliches Rundumlicht an geeigneter Stelle so, dass diese Lichter nicht mit anderen Lichtern verwechselt werden können;
b.
bei Tag, eine Flagge, deren obere Hälfte rot, die untere weiss ist, an geeigneter Stelle und in solcher Höhe, dass sie von allen Seiten gesehen werden kann. Diese Flagge kann durch zwei übereinander gesetzte Flaggen ersetzt werden, die obere rot, die untere weiss.45

2 Über die in den Artikeln 35 und 39 genannten Schiffe hinaus, welche diese Zeichen führen, dürfen nur folgende davon Gebrauch machen:

a.
Schiffe und schwimmende Geräte, die Arbeiten, Peilungen oder Messungen durchführen;
b.
schwerbeschädigte Schiffe, schwimmende Geräte, Schwimmkörper und schwimmende Anlagen oder solche, die an Rettungsaktionen teilnehmen, sowie manövrierunfähige Schiffe und schwimmende Geräte;
c.
Schiffe, schwimmende Geräte, Schwimmkörper und schwimmende Anlagen, die im Besitz einer schriftlichen Bewilligung der zuständigen Behörden sind.

45 Fassung gemäss Ziff. I der Änd. des R vom 27. Febr. 2019, in Kraft getreten am 1. Juni 2019 (AS 2019 1835).

Art. 41 Navi, apparecchi galleggianti, materiale galleggiante e impianti galleggianti da proteggere contro gli urti d’onda (schizzo IV. 1)


1 Le navi, gli apparecchi galleggianti, il materiale galleggiante e gli impianti galleggianti in rotta o in stazionamento che devono essere protetti dagli urti d’onda causati dal transito di altre navi possono portare i segnali prescritti nelle altre disposizioni del presente Regolamento o:

a.
di notte, un fuoco ordinario rosso visibile per tutto l’orizzonte e, posto a circa 1 m al di sotto di esso, un fuoco ordinario bianco visibile per tutto l’orizzonte, in un luogo tale che tali fuochi siano ben visibili e non possano essere confusi con altri fuochi;
b.
di giorno, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quella inferiore è bianca, posta in luogo adatto e ad un’altezza tale che sia visibile da tutti i lati. Questa bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, delle quali la superiore è rossa e l’inferiore bianca.45

2 Oltre alle navi ed agli apparecchi galleggianti previsti dagli articoli 35 e 39 che portano già questi segnali, possono farne uso esclusivamente:

a.
le navi e gli apparecchi galleggianti che effettuano lavori oppure operazioni di sondaggio o di misurazione;
b.
le navi, gli apparecchi galleggianti, i materiali galleggianti e gli impianti galleggianti gravemente avariati o partecipanti ad un’operazione di salvataggio, nonché le navi e gli apparecchi galleggianti senza manovrabilità;
c.
le navi, gli apparecchi galleggianti, i materiali galleggianti e gli impianti galleggianti provvisti di un’autorizzazione scritta delle autorità competenti.

45 Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.