Schiffe und schwimmende Geräte, die Arbeiten, Peilungen oder Messungen durchführen, deren Lage die Schifffahrt behindert, müssen führen:
Le navi e gli apparecchi galleggianti che effettuano lavori oppure operazioni di sondaggio o di misurazione e la posizione dei quali ostacola la navigazione devono portare:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.