Fahrgastschiffe mit Vorrang müssen ausser den im Artikel 27 vorgeschriebenen Lichtern am Mast, mindestens 1 m über dem Licht nach Artikel 27 Buchstabe a, ein von allen Seiten sichtbares, grünes, helles Licht führen.
38 Fassung gemäss Ziff. I der Änd. des R, genehmigt durch die BV am 15. Juni 1998, in Kraft seit dem 21. Jan. 2000 (AS 2002 292).
Le navi passeggeri prioritarie devono portare, oltre ai fuochi prescritti dall’articolo 27, un fuoco verde chiaro, visibile da ogni lato e situato sull’albero, almeno 1 m al disopra del fuoco di cui all’articolo 27 lettera a.
38 Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.