§ 1 Il Segretario generale assume le funzioni di segretariato dell’Organizzazione.
§ 2 Il Segretario generale è eletto dall’Assemblea generale per un periodo di tre anni rinnovabile al massimo due volte.
§ 3 Il Segretario generale deve in particolare:
- a)
- assumersi le funzioni di depositario (art. 36);
- b)
- rappresentare l’Organizzazione verso l’esterno;
- c)
- comunicare agli Stati membri (art. 34 par. 1, art. 35 par. 1) le decisioni prese dall’Assemblea generale e dalle Commissioni;
- d)
- eseguire i compiti che gli sono affidati dagli altri organi dell’Organizzazione;
- e)
- istruire le proposte di Stati membri volte a modificare la Convenzione, avvalendosi se del caso dell’assistenza di esperti;
- f)
- convocare l’Assemblea generale e le Commissioni (art. 14 par. 3, art. 16 par. 2);
- g)
- inviare agli Stati membri, in tempo utile, i documenti necessari per le sessioni dei vari organi;
- h)
- elaborare il programma di lavoro, il progetto di bilancio preventivo ed il rapporto di gestione dell’Organizzazione e sottoporli all’approvazione del Comitato amministrativo (art. 25);
- i)
- gestire le finanze dell’Organizzazione nell’ambito del bilancio preventivo approvato;
- j)
- cercare, su richiesta di una delle parti in causa, fornendo la propria mediazione, di dirimere le controversie fra le parti, originate dall’interpretazione o dall’applicazione della Convenzione;
- k)
- emanare a richiesta di tutte le parti in causa, un parere sulle controversie originate dall’interpretazione o dall’applicazione della Convenzione;
- l)
- assumere le funzioni che gli sono conferite dal Titolo V;
- m)
- ricevere le comunicazioni fatte dagli Stati membri, dalle organizzazioni e dalle associazioni internazionali di cui all’articolo 16 paragrafo 5 e dalle imprese (trasportatori, gestori d’infrastruttura ecc.) che partecipano al traffico internazionale ferroviario e notificarle, se del caso, agli altri Stati membri, organizzazioni ed associazioni internazionali, nonché alle imprese;
- n)
- dirigere il personale dell’Organizzazione;
- o)
- informare in tempo utile gli Stati membri riguardo a posti vacanti nei ruoli dell’Organizzazione;
- p)
- aggiornare e pubblicare le liste delle linee di cui all’articolo 24.
§ 4 Il Segretario generale può di sua iniziativa presentare proposte volte a modificare la Convenzione.