Die Parteien schliessen einen Schiedsvertrag, der insbesondere bestimmt:
Der Schiedsvertrag muss dem Zentralamt mitgeteilt werden, das die Aufgaben einer Gerichtskanzlei wahrnimmt.
Le parti concludono un compromesso che specifica in particolare:
Il compromesso deve essere comunicato all’Ufficio centrale, il quale assume le funzioni di cancelleria.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.