Die Bestimmung der speziellen Bahnlinie sowie der Stationsplätze bleibt jeder Regierung auf ihrem Gebiete vorbehalten, jedoch soll, soviel möglich, die kürzeste Linie zwischen den im Artikel 1 genannten Hauptpunkten der Bahn eingehalten werden. Der unmittelbare Anschluss der einzelnen Bahnabteilungen an der Landesgrenze in horizontaler wie vertikaler Linie wird durch besondere Vereinbarung auf Grund technischer Erhebung festgesetzt.
Zu diesem Ende sollen die Detailpläne der Grenzstrecken vor Beginn der Ausführung gegenseitig mitgeteilt werden, auch die bauführenden Techniker während des Baues dieser Strecken sich in fortwährendes Benehmen setzen.
5 Siehe hierzu auch das Schlussprotokoll hiernach.
La determinazione della linea ferrata speciale, come anche dei siti di stazione, è riservata a ciascun Governo sul suo territorio, dovrà però, per quanto è possibile, tenersi la linea più breve fra i due punti capitali della ferrovia menzionati nell’art. 1. La congiunzione immediata delle singole sezioni della linea ferrata al confine del paese in linea orizzontale e verticale sarà fissata mediante particolare intesa in base a tecnico rilievo.
A quest’uopo dovranno reciprocamente essere comunicati i piani di dettaglio dei tronchi confinari prima di dar principio all’esecuzione, anche i tecnici direttori delle opere dovranno durante la costruzione di questi tronchi tenersi in continua relazione.
6 Vedi anche il Protocollo finale qui di seguito.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.