Die Handhabung der Bahnpolizei auf schweizerischem Gebiete wird von den Angestellten der Bahnverwaltung ausgeübt. Die dienstlichen Anzeigen derselben haben die gleiche Glaubwürdigkeit wie diejenigen der schweizerischen Polizeiangestellten.
La polizia della strada sul territorio svizzero è esercitata dagli impiegati dell’amministrazione della ferrovia. I rapporti fatti per proprio ufficio da questi avranno la medesima fede di quelli degli impiegati svizzeri di polizia.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.