Unter Vorbehalt der Vorschriften in den Artikeln 9 und 13 des Übereinkommens vom 2. Dezember 18995 wird der öffentliche Sicherheitsdienst in den Zügen der Linie Domodossola–Iselle durch die italienischen und schweizerischen Polizeibehörden von jeder selbständig ausgeübt.
Salvo il disposto degli art. 9 e 13 della Convenzione del 2 dicembre 18995, il servizio di pubblica sicurezza sui treni della linea Domodossola–Iselle sarà fatto dalle autorità di polizia svizzera e di polizia italiana, ciascuna per proprio conto.
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