Sollte sich später zeigen, dass die Anwendung von Rechtsvorschriften im Sitzstaat oder im Lande einer anderen am Abkommen beteiligten Regierung für die Verfolgung des Zweckes der Gesellschaft Schwierigkeiten verursachen kann, so wird die betreffende Regierung mit den übrigen Regierungen auf Ersuchen einer von ihnen in Beratungen eintreten, um diese Schwierigkeiten im Geiste der Bestimmungen dieses Abkommens und des in Artikel 7 Absatz c erwähnten Zusatzprotokolls zu regeln.
Se in seguito si dovesse constatare che l’applicazione di disposizioni legali nel Paese ove si trova la sede, o nel Paese di un altro Governo che partecipa alla Convenzione, solleva difficoltà per il conseguimento degli scopi della Società, il Governo in questione consulterà gli altri Governi, se uno di questi lo richiede, al fine di appianare tali difficoltà secondo lo spirito delle disposizioni della presente Convenzione e del Protocollo addizionale citato nel paragrafo c del precedente Art. 7.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.