Die in Artikel 2 dieses Abkommens erwähnten Unternehmer sind nicht berechtigt, Personen oder Güter mit Strassenfahrzeugen zwischen zwei Orten im Gebiet der andern Vertragspartei zu befördern.
I vettori menzionati all’articolo 2 del presente accordo non sono autorizzati ad eseguire trasporti stradali di persone o di merci tra due punti situati sul territorio dell’altra Parte contraente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.