1 Die Unternehmer einer Vertragspartei sind nicht berechtigt, Personen oder Güter zwischen zwei Orten im Gebiet der andern Vertragspartei zu befördern.
2 Indessen kann die zuständige Behörde der andern Vertragspartei in bestimmten Ausnahmefällen Sondergenehmigungen erteilen.
1 I vettori di una Parte contraente non sono autorizzati a eseguire trasporti di persone o di merci fra due luoghi situati sul territorio dell’altra Parte contraente.
2 In taluni casi eccezionali, l’autorità competente dell’altra Parte contraente può accordare autorizzazioni speciali.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.