Diese Vereinbarung tritt am 1. Juni 1972 in Kraft.
Sie gilt auf unbestimmte Zeit. Sie kann von jeder Vertragspartei auf das Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens drei Monaten gekündigt werden.
Il presente accordo entrerà in vigore il 1° giugno 1972.
L’accordo resterà in vigore per una durata indeterminata; esso potrà essere denunciato da ogni Parte contraente per la fine di un anno civile mediante preavviso scritto di almeno tre mesi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.