Die Kabotagebeförderungen von Personen und Gütern sind verboten. Die in Artikel 10 vorgesehene Gemischte Kommission kann diesbezügliche Ausnahmen festlegen.
Il cabotaggio di persone e merci è vietato. La Commissione mista di cui all’articolo 10 può concedere deroghe in merito.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.