1. La lettera di vettura deve contenere le seguenti indicazioni:
- a.
- luogo e data della sua compilazione;
- b.
- nome e indirizzo del mittente;
- c.
- nome e indirizzo del vettore;
- d.
- luogo e data di ricevimento della merce e luogo previsto per la riconsegna;
- e.
- nome e indirizzo del destinatario;
- f.
- denominazione corrente della natura della merce, genere dell’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta;
- g.
- numero dei colli, loro contrassegni particolari e loro numeri;
- h.
- peso lordo o quantità altrimenti espressa della merce;
- i.
- spese relative al trasporto (prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti doganali e altre spese sopravvenienti a partire dalla conclusione del contratto di trasporto fino alla riconsegna);
- j.
- istruzioni richieste per le formalità doganali e altre;
- k.
- indicazione che, nonostante qualsiasi clausola in senso contrario, il trasporto è disciplinato dalla presente Convenzione.;
2. Se del caso, la lettera di vettura deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:
- a.
- divieto di trasbordo;
- b.
- spese che il mittente prende a suo carico;
- c.
- importo del rimborso che deve essere riscosso alla riconsegna della merce;
- d.
- valore dichiarato della merce e somma che rappresenta l’interesse speciale alla riconsegna;
- e.
- istruzioni del mittente al vettore per quanto concerne l’assicurazione della merce;
- f.
- termine stabilito entro il quale il trasporto deve essere eseguito;
- g.
- elenco dei documenti consegnati al vettore.
3. Le parti possono menzionare sulla lettera di vettura qualunque altra indicazione ritenuta utile.