Sinkt durch Kündigungen die Zahl der Vertragsparteien nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens auf weniger als fünf, so tritt das Übereinkommen mit dem Tage ausser Kraft, an dem die letzte dieser Kündigungen wirksam wird.
Ove, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, in seguito a denuncia, il numero delle Parti contraenti divenga inferiore a cinque, la presente Convenzione cessa di essere in vigore a decorrere dalla data in cui abbia effetto l’ultima di tali denunce.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.