Im Verhältnis unter den Vertragsparteien hebt dieses Übereinkommen bei seinem Inkrafttreten das am 30. März 193164. in Genf zur Unterzeichnung aufgelegte Abkommen über die Vereinheitlichung der Wegezeichen sowie das am 19. September 1949 in Genf zur Unterzeichnung aufgelegte Protokoll über Strassenverkehrszeichen auf und ersetzt sie.
1. Dopo un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti alla Convenzione.
Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto dei motivi, sarà inviato al Segretario generale che lo comunicherà a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilità di fargli sapere, nel termine di dodici mesi dopo la data di tale comunicazione:
Il Segretario generale trasmetterà egualmente il testo dell’emendamento proposto a tutti gli altri Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 45 della presente Convenzione.
3. Se un emendamento proposto non è stato accettato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e se, nel termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della metà del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l’emendamento proposto e se almeno un terzo del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di dieci, lo informano che esse accettano o che desiderano sia riunita una conferenza per esaminarlo, il Segretario generale convocherà una conferenza allo scopo di esaminare l’emendamento proposto od ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtù del paragrafo 4 del presente articolo.
4. Se una conferenza è convocata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi inviterà tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 37 della presente Convenzione. Egli richiederà a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli, al più tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano siano esaminate dalla detta Conferenza oltre all’emendamento proposto, e comunicherà queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della Conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza.
6. Se la proposta di emendamento non è ritenuta accettabile conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, e se le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza non sono soddisfatte, la proposta di emendamento sarà considerata respinta.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.