1. Die Fahrbahnmarkierungen nach den Artikeln 26 bis 28 können auf die Fahrbahn aufgemalt oder auf jede andere Weise angebracht sein, vorausgesetzt, dass dies ebenso wirksam ist.
2. Sind die Fahrbahnmarkierungen aufgemalt, so müssen sie gelb oder weiss sein; für die Markierungen zur Bezeichnung der Stellen, an denen das Parken erlaubt ist, aber bestimmten Bedingungen oder Beschränkungen (begrenzte Parkdauer, Gebührenpflicht, Nutzerkategorie usw.) unterliegt, kann jedoch blaue Farbe verwendet werden.57 Werden im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei die beiden Farben gelb und weiss verwendet, so müssen die Markierungen derselben Art von derselben Farbe sein. Im Sinne dieses Absatzes erstreckt sich der Begriff «weiss» auch auf die Farbtöne silber oder hellgrau.
3. Strassenmarkierungen in Form von Aufschriften, Symbolen oder Pfeilen sollen infolge des sehr kleinen Winkels, in dem diese Aufschriften, Symbole oder Pfeile von den Führern gesehen werden, in der Verkehrsrichtung beträchtlich verlängert werden.
4. Führer müssen die für den fliessenden Verkehr bestimmten Strassenmarkierungen leicht und rechtzeitig erkennen können. Die Markierungen müssen bei Tag und Nacht sichtbar sein.
Es wird empfohlen, solche Markierungen mit rückstrahlenden Materialien zu versehen, insbesondere in Bereichen, in denen die Beleuchtung ungenügend ist.58
57 Fassung gemäss Bst. A der
58 Fassung gemäss Bst. A der
1. I segni sulla carreggiata menzionati negli articoli da 26 a 28 della presente Convenzione possono essere dipinti sulla carreggiata o apposti in ogni altro modo, purché siano altrettanto efficaci.
2. Se i segni sulla carreggiata sono dipinti, essi saranno di colore giallo o bianco; tuttavia, il colore blu può essere impiegato per i segni che indicano le aree in cui la sosta è permessa, ma soggetta a determinate condizioni o restrizioni (durata limitata, pagamento, categoria di utenti ecc.).56 Quando, sul territorio di una Parte contraente, vengono utilizzati i due colori giallo e bianco, i segni della stessa categoria devono essere dello stesso colore. Per l’applicazione del presente paragrafo, il termine «bianco» comprende le tonalità argento o grigio chiaro.
3. Nel tracciare iscrizioni, simboli e frecce che la segnaletica orizzontale comporta, sarà tenuto conto della necessità di allungare considerevolmente le dimensioni nella direzione della circolazione in rapporto alla piccola angolazione con la quale dette iscrizioni, detti simboli e dette frecce sono visti dai conducenti.
4. I segni orizzontali destinati ai veicoli in movimento devono essere riconoscibili facilmente e per tempo dai conducenti. Devono essere visibili sia di giorno che di notte.
Si raccomanda che questi segni, soprattutto nelle zone dove l’illuminazione è insufficiente, siano catarifrangenti.57
Art. 29bis 58
1. Quando segni orizzontali permanenti devono essere modificati per un determinato periodo di tempo, segnatamente in ragione di cantieri o di deviazioni, si devono apporre segni temporanei di colore diverso da quelli utilizzati per la segnaletica permanente.
2. I segni temporanei prevalgono sui segni permanenti e gli utenti della strada sono tenuti a rispettarli. Quando la presenza simultanea di segnaletica permanente e di segnaletica temporanea può generare confusione, si devono coprire o cancellare i segni permanenti.
3. I segni temporanei sono preferibilmente catarifrangenti e possono essere completati da luci, chiodi o catadiottri per migliorare la guida del traffico.
56 Nuovo testo giusta la lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705).
57 Nuovo testo giusta la lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705).
58 Introdotto dalla lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.