1. Unbeschadet der innerstaatlichen Rechtsvorschriften über die Verpflichtung zur Hilfeleistung für Verletzte muss jeder an einem Verkehrsunfall beteiligte Führer oder andere Verkehrsteilnehmer
2. Die Vertragsparteien oder ihre Teilgebiete können in ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften davon absehen, Absatz 1 Buchstabe d anzuwenden, wenn keine schwere Verletzung verursacht wurde und keiner der am Unfall Beteiligten die Benachrichtigung der Polizei verlangt.
95 Siehe für den eingefügten Bst. das Europäische Zusatzübereinkommen vom 1. Mai 1971 (SR 0.741.101 Anhang Ziff. 24).
1. Senza pregiudizio delle disposizioni delle legislazioni nazionali per quanto riguarda l’obbligo di soccorrere i feriti, ogni conducente, o ogni altro utente della strada, implicato in un incidente della circolazione, deve:
2. Le parti contraenti o le loro parti costitutive possono, nella loro legislazione nazionale, astenersi dall’imporre la prescrizione prevista al comma d) del paragrafo 1 del presente articolo quando nessuna ferita grave è stata provocata e nessuna delle persone implicate nell’incidente esige che sia avvisata la polizia.
93 Per l’alinea addizionale vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101, annesso, n. 24).
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