Im Falle der Beendigung dieses Abkommens bleiben die in Artikel II erwähnten Verträge und Abkommen in Kraft, solange sie nicht von der einen oder anderen Vertragspartel gekündigt werden. Die Bestimmungen der Artikel IV, V, VI und VII gelten in jedem Falle für das unter dieses Abkommen fallende Material, nukleare Material, die Ausrüstungen und die Technologie weiter.
Nel caso di non riconduzione del presente Accordo, gli accordi e contratti di cui all’articolo Il resteranno in vigore sino a che non saranno stati denunciati da una delle Parti. Comunque, le disposizioni degli articoli IV, V, VI e VII continueranno ad essere applicate alle materie, materiali nucleari, attrezzature ed alla tecnologia sottoposti al presente Accordo.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.