Kernmaterial, Material, Ausrüstungen und Technologie, welche unter dieses Abkommen fallen, werden nicht aus dem Hoheitsgebiet der einen Partei in ein Drittland ausgeführt ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der andern Partei. Eine Vereinbarung zur Erleichterung der Ausführung dieser Bestimmungen kann zwischen den Parteien getroffen werden.
Le materie nucleari, le materie, gli equipaggiamenti e la tecnologia assoggettati al presente Accordo sono trasferiti oltre la giurisdizione di una delle Parti al presente Accordo a una Parte terza unicamente con il consenso scritto dell’altra Parte. Le Parti possono concludere un accordo inteso ad agevolare l’applicazione di questa disposizione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.