Steht dem haftenden Inhaber einer Kernanlage gemäss Artikel 6(f) des Pariser Übereinkommens ein Rückgriffsrecht zu, so steht den Vertragsparteien dieses Übereinkommens dasselbe Rückgriffsrecht zu, soweit öffentliche Mittel gemäss Artikel 3 Absatz (b) und (g) bereitgestellt werden.
Qualora l’esercente responsabile abbia un diritto di rivalsa in conformità all’articolo 6(f) della Convenzione di Parigi, le Parti contraenti della presente Convenzione hanno lo stesso diritto nella misura in cui sono stati resi disponibili fondi pubblici ai sensi dell’articolo 3(b) e (g).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.