1. L’esecuzione intenzionale di uno dei seguenti atti:
- a)
- la ricettazione, la detenzione, l’utilizzo, il trasferimento, l’alterazione, la cessione, l’alienazione o la dispersione di materie nucleari, senza la necessaria autorizzazione e in modo che cagionino, o possano cagionare, la morte o lesioni gravi di altre persone oppure danni sostanziali a beni o all’ambiente;
- b)
- il furto semplice o qualificato di materie nucleari;
- c)
- la sottrazione, o altra indebita appropriazione, di materie nucleari;
- d)
- un atto volto a trasportare, inviare o trasferire materie nucleari verso o da uno Stato senza l’autorizzazione necessaria;
- e)
- un atto diretto contro un impianto nucleare, o volto ad alterare il funzionamento di un impianto nucleare per provocare intenzionalmente la morte o lesioni gravi di altre persone o danni sostanziali a beni o all’ambiente per l’esposizione a radiazioni o per la fuoriuscita di sostanze radioattive, eccetto che un tale atto non venga eseguito in conformità con il diritto nazionale del Partecipante sul cui territorio è situato l’impianto nucleare;
- f)
- l’estorsione di materie nucleari mediante minacce, ricorso alla forza o altra forma d’intimidazione;
- g)
- la minaccia:
- i)
- di impiegare materie nucleari per causare la morte o lesioni gravi ad altre persone o danni sostanziali a beni o all’ambiente, o commettere un reato di cui alla lettera e),
- ii)
- di commettere un reato di cui alle lettere b) ed e) per costringere una persona fisica o giuridica, un’organizzazione internazionale o uno Stato a compiere o non compiere un atto;
- h)
- un tentativo di commettere un reato di cui alle lettere a)–e);
- i)
- la partecipazione a un reato di cui alle lettere a)–h);
- j)
- l’organizzazione o l’istigazione di uno dei reati di cui alle lettere a)–h);
- k)
- un atto che concorre alla commissione di uno dei reati di cui alle lettere a)–h) da parte di un gruppo di persone con obiettivi comuni. L’atto è compiuto intenzionalmente:
- i)
- al fine di facilitare l’attività criminale o assecondare gli scopi criminali del gruppo, laddove tale attività e scopi implicano la commissione di un reato di cui alle lettere a)–g),
- ii)
- sapendo che il suddetto gruppo intende compiere un reato di cui alle lettere a)–g);
è considerata da ogni Partecipante come un reato punibile in virtù del diritto nazionale.13
2. Ogni Partecipante applicherà, ai reati previsti nel presente articolo, pene adeguate, proporzionate alla gravità dei medesimi.