Die Vorschriften über die Bezüge der Richter werden vom Rat der Organisation für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit (im folgenden als «Organisation» bezeichnet) erlassen.
Le norme relative agli onorari dei giudici sono fissate dal Consiglio dell’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica (denominata qui appresso l’«Organizzazione»).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.