(1) Zur Erreichung der in Artikel 5 genannten politischen Ziele wird jede Vertragspartei die für ihre Verhältnisse geeignetsten Energieeffizienzprogramme entwickeln, umsetzen und regelmässig aktualisieren.
(2) Diese Programme können folgende Tätigkeiten einschliessen:
(3) Die Vertragsparteien stellen sicher, dass für die Umsetzung ihrer Energieeffizienzprogramme geeignete institutionelle und rechtliche Infrastrukturen vorhanden sind.
1. Per realizzare gli obiettivi politici formulati ai sensi dell’articolo 5, ciascuna Parte contraente elabora, attua ed aggiorna periodicamente i programmi di efficienza energetica più adatti alla propria situazione.
2. Questi programmi possono comprendere attività quali:
3. Nell’attuazione dei loro programmi di efficienza energetica, le Parti contraenti garantiscono che siano disponibili adeguate infrastrutture istituzionali e giuridiche.
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