Jede Vertragspartei gestattet auf den Baustellen die Einrichtung von Fernmeldeausrüstungen, die mit dem öffentlichen Netz der andern Partei verbunden sind.
Ogni Parte contraente autorizza l’istallazione sui cantieri di apparecchiature di telecomunicazione raccordate con la rete pubblica dell’altra Parte.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.