Beide Regierungen werden einander von ihren Massnahmen betreffend die Konzessionserteilung Kenntnis geben, welche nur in Kraft tritt, wenn beide Staaten über die aufzustellenden Bedingungen einig sind.
Die spätere Beschränkung, oder die Aufhebung der Konzession, kann nur infolge eines beiderseitigen Übereinkommens erfolgen.
I due Governi si comunicheranno le loro decisioni riguardo agli atti di concessione e questi non avranno effetto che allorquando i due paesi si saranno dichiarati d’accordo sulle condizioni imposte.
La limitazione ulteriore o il ritiro della consegna non potranno essere decretati che in seguito a comune intesa.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.