Die Statuten und die Änderungen derselben sind den beiden Hohen Vertragspartelen mitzuteilen. Dasselbe gilt für Verträge betreffend die Rechte und Pflichten des Beliehenen gegenüber den Aktionären.
Gli statuti e le modificazioni degli stessi devono essere comunicati alle due Alte Parti contraenti. Lo stesso vale per i contratti concernenti i diritti e gli obblighi del concessionario riguardo agli azionisti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.