1. Zur Durchführung unaufschiebbarer oder kurzfristiger Arbeiten kann von den Grenzaufsichtsorganen in Einzelfällen das Betreten der Bau- und Werkzonen auch ohne Grenzübertrittsausweis vorübergehend gestattet werden, doch ist hievon unverzüglich den Grenzaufsichtsorganen des anderen Vertragsstaates Mitteilung zu machen.
2. Bei Unglücksfällen oder Notständen, wie Feuersbrünsten und Naturkatastrophen, ist Sanitätspersonen, Feuerwehrleuten und Rettungsmannschaften das Betreten der Bau- und Werkzonen und der Anlagen im Staatsgebiet des anderen Vertragsstaates für die Dauer der Hilfeleistung ohne Grenzübertrittsausweis gestattet.
1. Per l’esecuzione di lavori improcrastinabili o urgenti, i servizi di vigilanza di frontiera possono autorizzare provvisoriamente in singoli casi l’accesso alle zone di costruzione e di lavori anche senza lasciapassare di frontiera; questo fatto deve tuttavia essere comunicato senza indugio ai servizi di vigilanza della frontiera dell’altro Stato contraente.
2. Nei casi di sinistri o emergenze, ad esempio incendio o catastrofi naturali, il personale sanitario, i vigili del fuoco e le squadre di salvataggio possono accedere per la durata dell’emergenza alle zone di costruzione e di lavori e agli impianti nel territorio dell’altro Stato contraente senza lasciapassare di frontiera.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.