Die Anliegerstaaten werden einander über alle Wasserentnahmen aus dem Bodensee, die nicht gemäss Artikel 7 zu behandeln sind, unverzüglich unterrichten. Die Fachbehörden verkehren hierbei unmittelbar miteinander.
Gli Stati rivieraschi s’informeranno, senza indugio, d’ogni derivazione d’acqua dal lago di Costanza che non debba essere trattata secondo l’articolo 7. A questo riguardo, le autorità tecniche conferiranno fra loro direttamente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.