Die Vertragsstaaten werden die Vollzugsmassnahmen für die Anwendung der Artikel 21 bis 24 einander zur Kenntnis bringen.
Gli Stati contraenti si comunicheranno i provvedimenti presi in esecuzione degli articoli dal 21 al 24.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.