1. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
- a)
- se un residente della Svizzera trae redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Zambia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, fatte salve le disposizioni della lettera b, ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito, senza tener conto dell’esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell’articolo 13 unicamente se ne è comprovata l’effettiva imposizione in Zambia;
- b)
- se un residente della Svizzera trae dividendi, interessi o canoni che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 o 12, sono imponibili in Zambia, la Svizzera concede, su specifica richiesta del residente uno sgravio fiscale. Detto sgravio può assumere le seguenti forme:
- (i)
- computo dell’imposta pagata in Zambia, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Zambia,
- (ii)
- riduzione forfettaria dell’imposta svizzera, o
- (iii)
- esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Zambia sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni;
- la Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni;
- c)
- se una società residente della Svizzera percepisce i dividendi da una società residente dello Zambia, essa fruisce, per quanto riguarda l’imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera;
- d)
- le disposizioni della lettera a non si applicano ai redditi di un residente di uno Stato contraente se l’altro Stato contraente applica la presente Convenzione per esentare questi redditi dall’imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 10, al paragrafo 2 dell’articolo 11 o al paragrafo 2 dell’articolo 12.
2. Per quanto concerne lo Zambia, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
se un residente dello Zambia trae redditi provenienti dalla Svizzera che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, l’imposta pagata su tali redditi in Svizzera è computata nell’imposta zambiana dovuta da detta persona. Tale deduzione non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta zambiana che corrisponde al reddito imponibile in Svizzera.