1. Per quanto concerne la Svizzera:
- a)
- Qualora un residente di Svizzera tragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, siano imponibili in Venezuela, la Svizzera esenta da imposta tali redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione; tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell’articolo 13 unicamente se ne è provata l’effettiva imposizione in Venezuela.
- b)
- Qualora un residente di Svizzera riceva dividenti, interessi o canoni che, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Venezuela, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:
- (i)
- computo dell’imposta pagata in Venezuela, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Venezuela, o
- (ii)
- riduzione forfettaria dell’imposta svizzera, o
- (iii)
- esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Venezuela sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi, o dei canoni.
- La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
- c)
- Qualora riceva dividendi da una società residente del Venezuela, una società residente di Svizzera fruisce, per quanto riguarda la riscossione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.
2. Per quanto concerne il Venezuela:
Qualora un residente di Svizzera tragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, siano imponibili in Svizzera, il Venezuela esenta dall’imposta tali redditi o tale patrimonio.