1. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
- a)15
- Qualora un residente della Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Ucraina, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, fatte salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui all’articolo 13 paragrafo 2 unicamente se ne è comprovata l’effettiva imposizione in Ucraina.
- b)
- Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Ucraina, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:
- (i)
- computo dell’imposta pagata in Ucraina, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Ucraina; o
- (ii)
- riduzione forfetaria dell’imposta svizzera; o
- (iii)
- esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Ucraina sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.
- La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
- c)
- Una società residente di Svizzera, che riceva dividendi da una società residente dell’Ucraina, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, delle medesime agevolazioni di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente della Svizzera.
2. Per quanto concerne l’Ucraina, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
- a)
- Fatte salve le disposizioni del diritto dell’Ucraina (che non devono intaccare il principio che segue) concernenti il computo di imposte pagate al di fuori dell’Ucraina, l’imposta svizzera pagata conformemente al diritto svizzero e in accordo con la presente Convenzione direttamente o per deduzione, su utili, redditi o patrimoni imponibili provenienti da fonte svizzera, è computata su tutte le imposte ucraine che sono riscosse sugli stessi utili, redditi o patrimoni sui quali l’imposta svizzera è stata calcolata.
- b)
- L’ammontare così computato non può eccedere la frazione dell’imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima del computo, corrispondente al reddito o al patrimonio imponibile in Svizzera.
- c)
- Qualora un residente dell’Ucraina ritragga redditi o possieda un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono esenti dall’imposta in questo Stato, l’Ucraina può nondimeno tener conto di questi redditi o di questo patrimonio esenti dall’imposta per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli utili, i redditi e gli utili in capitale di un residente di uno Stato contraente che conformemente alla presente Convenzione sono imposti nell’altro Stato contraente, sono considerati come provenienti da quest’altro Stato.