13 Eingefügt durch Art. VIII des Prot. vom 24. Sept. 2011, von der BVers genehmigt am 15. Juni 2012, in Kraft seit 9. Nov. 2012 (AS 2012 6647; BBl 2011 8955).
Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 non si applicano ai dividendi, interessi o canoni pagati conformemente a un sistema di fruizione abusiva di benefici oppure facenti parte di un simile sistema. L’espressione «sistema di fruizione abusiva di benefici» designa un’operazione o una sequenza di operazioni strutturata in modo che un residente di uno Stato contraente, avente diritto ai vantaggi della presente Convenzione, percepisca redditi provenienti dall’altro Stato contraente e li trasmetta integralmente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma), direttamente o indirettamente a una persona non residente di uno Stato contraente, la quale, se ottenesse tali redditi direttamente in provenienza dall’altro Stato contraente, non avrebbe diritto, in base a una convenzione per evitare le doppie imposizioni tra il suo Stato di residenza e lo Stato da cui provengono i redditi oppure in altro modo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di uno Stato contraente della presente Convenzione, e in modo che lo scopo principale del sistema scelto consista nel beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione. Nel quadro di una procedura amichevole le autorità competenti possono accordarsi su casi o circostanze, in cui lo scopo principale dell’impiego di un sistema di fruizione abusiva di benefici tramite terzi consiste nel fruire dei vantaggi ai sensi del presente articolo.
14 Introdotto dall’art. VIII del Prot. del 24 set. 2011, approvato dall’AF il 15 giu. 2012, in vigore dal 9 nov. 2012 (RU 2012 6647; FF 2011 7935).
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