Es besteht Einverständnis darüber, dass die Doppelbesteuerung auf folgende Weise beseitigt wird:
A.38 In Frankreich:
1. Ungeachtet aller anderen Bestimmungen dieses Abkommens können Einkünfte, die nach Massgabe dieses Abkommens in der Schweiz oder nur in der Schweiz besteuert werden können und die steuerbare Einkünfte einer in Frankreich ansässigen Person bilden, bei der Festsetzung der französischen Steuer berücksichtigt werden, wenn sie nicht in Anwendung des internen französischen Rechts von der Körperschaftssteuer befreit sind. In diesem Fall kann die schweizerische Steuer auf diesen Einkünften nicht abgezogen werden; die in Frankreich ansässige Person hat aber, unter Vorbehalt der unter a) und b) vorgesehenen Bedingungen und Begrenzungen, Anspruch auf deren Anrechnung an die französische Steuer. Die Anrechnung entspricht:
B. In der Schweiz:
38 Fassung gemäss Art. 16 Abs. 1 des Zusatzabk. vom 22. Juli 1997, von der BVers genehmigt am 12. März 1998 und in Kraft seit 1. Aug. 1998 (AS 2000 1936 1935; BBl 1997 IV 1141).
39 Satz eingefügt durch Art. 16 Abs. 2 des Zusatzabk. vom 22. Juli 1997, von der BVers genehmigt am 12. März 1998 und in Kraft seit 1. Aug. 1998 (AS 2000 1936 1935; BBl 1997 IV 1141).
Viene convenuto che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
A.38 Per quanto riguarda la Francia:
1. Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, i redditi che sono imponibili o sono imponibili soltanto in Svizzera conformemente alle disposizioni della Convenzione e che costituiscono redditi imponibili di un residente di Francia, sono presi in considerazione per il calcolo dell’imposta francese qualora non siano esenti dall’imposta sulle società in applicazione della legislazione interna francese. In questo caso, l’imposta svizzera non è deducibile da questi redditi ma il residente di Francia ha diritto, con riserva delle condizioni e dei limiti previsti nelle lettere a) e b) che seguono, ad un credito d’imposta («avoir fiscal») computabile sull’imposta francese. Questo credito d’imposta è pari:
2. Un residente di Francia che possiede sostanza imponibile in Svizzera conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 4 o 5 dell’articolo 24 è assoggettato ad imposta, in relazione a questa sostanza, anche in Francia. L’imposta francese è calcolata deducendo un credito d’imposta («avoir fiscal») pari all’ammontare dell’imposta pagata in Svizzera su questa sostanza. Tuttavia, questo credito d’imposta non può eccedere l’ammontare dell’imposta francese corrispondente a questa sostanza.
B. Per quanto riguarda la Svizzera:
1. Se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede una sostanza che, conformemente alle disposizioni della convenzione, sono imponibili in Francia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi (ad eccezione dei dividendi, degli interessi e dei diritti di licenza) o detta sostanza, ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o alla rimanente sostanza di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intera sostanza, senza tener conto dell’esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica ai redditi, ai profitti in capitale o agli elementi della sostanza considerati nel paragrafo 2, secondo comma dell’articolo 6, al paragrafo 2 dell’articolo 15 o al paragrafo 1, secondo periodo dell’articolo 24, soltanto se questi redditi, profitti in capitale o elementi della sostanza sono stati assoggettati a imposta in Francia.39
2. Se un residente della Svizzera percepisce dividendi, interessi o diritti di licenza che, conformemente alle disposizioni degli articoli da 11 a 13 sono imponibili in Francia, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio d’imposta. Esso consiste:
Tuttavia, detto sgravio consiste in una deduzione dell’imposta pagata in Francia dall’ammontare lordo dei redditi di cui si tratta percepiti dalla Francia, se il beneficiario residente della Svizzera non può, in virtù delle disposizioni dell’articolo 14, fruire della limitazione, di cui agli articoli da 11 a 13, dell’imposta francese afferente ai dividendi, agli interessi e ai diritti di licenza.
La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.
38 Nuovo testo giusta l’art. 16 par. 1 dell’Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall’AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).
39 Per. introdotto dall’art. 16 par. 2 dell’Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall’AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).
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