Unter Vorbehalt von Artikel 19 Absatz 2 können Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person gezahlt werden, nur in diesem Staat besteuert werden.
12 Fassung gemäss Art. X des Prot. vom 25. Aug. 2014, von der BVers genehmigt am 19. Juni 2015 und in Kraft seit 16. Okt. 2015 (AS 2015 5003; BBl 2014 8979).
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19 le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
12 Nuovo testo giusta l’art. X del Prot. del 25 ago. 2014, approvato dall’AF il 19 giu. 2015 ed in vigore dal 16 ott. 2015 (RU 2015 5003; FF 2014 7763).
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