1. Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr können nur in diesem Staat besteuert werden.
2. Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen Betriebsstelle.
(1) Gli utili che un’impresa di uno Stato contraente trae dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, sono imponibili soltanto in tale Stato.
(2) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili provenienti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio comune o a un organismo internazionale di esercizio.
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