Ruhegehälter, die aus einem Vertragsstaat stammen und einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person gezahlt werden, sind im erstgenannten Staat steuerbar; die Steuer darf jedoch 15 Prozent des Bruttobetrags des Ruhegehalts nicht übersteigen.
Le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili nel primo Stato contraente, ma l’imposta così stabilita non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo della pensione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.