1. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
- a)
- se un residente della Svizzera trae redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Bahrein, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, fatte salve le disposizioni della lettera b. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell’articolo 13 unicamente se ne è comprovata l’effettiva imposizione in Bahrein.
- b)
- Se un residente della Svizzera trae redditi che secondo l’articolo 10 sono imponibili in Bahrein, la Svizzera accorda, su richiesta del residente, uno sgravio fiscale. Detto sgravio può assumere le seguenti forme:
- (i)
- computo dell’imposta pagata in Bahrein, secondo le disposizioni dell’articolo 10, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Bahrein; o
- (ii)
- riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o
- (iii)
- esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi di cui si tratta, pari almeno all’imposta riscossa in Bahrein sull’ammontare lordo dei dividendi.
- La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
- c)
- Se una società residente della Svizzera percepisce i dividendi da una società residente del Bahrein, essa fruisce, per quanto riguarda l’imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera.
2. Per quanto concerne il Bahrein, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
- a)
- se un residente del Bahrein trae redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, il Bahrein accorda come sgravio fiscale:
- (i)
- la deduzione dell’imposta riscossa sul reddito di detto residente pari all’ammontare dell’imposta sul reddito pagata in Svizzera;
- (ii)
- la deduzione dell’imposta riscossa sul patrimonio di detto residente pari all’ammontare dell’imposta sul patrimonio pagata in Svizzera.
- In entrambi i casi tale deduzione non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta bahreinita, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito o al patrimonio imponibile in Svizzera.
3. Qualora uno Stato contraente esclauda dall’imposizione i redditi o il patrimonio di un residente di tale Stato in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, esso può tuttavia tenere conto del reddito o del patrimonio esentato per calcolare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di tale residente.