(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie möglich in Bern ausgetauscht werden.
(2) Dieses Abkommen tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft und seine Bestimmungen finden auf Nachlässe von Personen Anwendung, die nach dem 31. Dezember 1974 sterben.
(1) La presente convenzione dev’essere ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna non appena possibile.
(2) La presente convenzione entra in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratificazione e le sue disposizioni sono applicabili alle successioni di persone decedute dopo il 31 dicembre 1974.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.