(1) Für die in Anhang 1 aufgeführten Waren gilt als Ausgangszollsatz, von dem die in Artikel 3 vorgesehenen aufeinanderfolgenden Zollsenkungen vorzunehmen sind, der am 1. Juli 1980 von der Republik Griechenland gegenüber der Schweiz tatsächlich angewandte Zollsatz.
(2) Für Zündhölzer der Nr. 36.06 des Gemeinsamen Zolltarifs beträgt der Ausgangszollsatz jedoch 17,2 % ad valorem.
1. Per i prodotti di cui all’allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all’articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti della Svizzera il 1° luglio 1980.
2. Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio di base è pari al 17,2 % «ad valorem».
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