Testo originale
Bruxelles, 14 luglio 1986
Signor,
mi pregio di comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, contenente la comunicazione seguente:
- «Mi pregio fare riferimento al protocollo addizionale3 all’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera, a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Confederazione Svizzera sulle misure transitorie in materia doganale applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Svizzera, dall’altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti agricoli trasformati non coperti dall’accordo precitato4.
- Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi pregio confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale comune, così da raggiungere, il 1° gennaio 1993 il dazio previsto in questa tariffa. L’eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % e 10 % per la Spagna e pari rispettivamente al 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % e 15 % per il Portogallo.
- A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.
- A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 10 % lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, la Repubblica portoghese applica questi ultimi dazi.
- La Confederazione Svizzera procederà allo stesso modo per i prodotti elencati all’allegato III originari del Portogallo, così da arrivare, il 1° gennaio 1993, al dazio stabilito nella tariffa doganale svizzera.
- Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.
- Le sarei grato se volesse confermare che il Governo della Confederazione Svizzera è d’accordo con quanto precede.»
Mi pregio confermarle l’accordo del mio Governo sul contenuto della Sua lettera.
Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: |
| Carlo Jagmetti |