1. Unbeschadet der Rechte und Pflichten gemäss dem GATT 1994 sorgen die EFTA-Staaten und Tunesien für eine Anpassung aller staatlichen Monopole kommerzieller Natur, so dass nach Inkrafttreten dieses Abkommens sichergestellt ist, dass keine Diskriminierungen zwischen Staatsangehörigen der EFTA-Staaten und Tunesiens bestehen.
2. Dieser Artikel gilt für jede Institution, durch welche die zuständigen Behörden der Parteien Ein- oder Ausfuhren zwischen den Parteien rechtlich oder tatsächlich, mittelbar oder unmittelbar überwachen, lenken oder wirksam beeinflussen. Er gilt auch für Monopole, die der Staat Dritten überträgt.
1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi del GATT 1994, gli Stati dell’AELS e la Tunisia si adoperano affinché i monopoli di Stato a carattere commerciale siano strutturati in modo che, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, non esista alcuna forma di discriminazione tra i cittadini degli Stati dell’AELS e della Tunisia per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i quali le autorità competenti degli Stati Parte al presente Accordo de jure o de facto supervisionano, determinano o condizionano in maniera notevole, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni tra gli Stati Parte al presente Accordo. Queste disposizioni si applicano anche ai monopoli delegati dallo Stato ad altri organismi.
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